Con circolare n. 96/2025 del 26 maggio, l’INPS fornisce alcune indicazioni - rivolte ai datori di lavoro privati, ma utili anche per i comuni come riepilogo delle regole - inerenti, tra l’altro, i presupposti e requisiti per le retribuzioni corrisposte per le giornate/ore di riposo fruite dai lavoratori dipendenti donatori di sangue o giudicati inidonei alla donazione.
La regola base
L’articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, come modificato dalla legge 4 maggio 1990, n. 107, prevede che il lavoratore dipendente che cede il proprio sangue gratuitamente ha diritto a una giornata di riposo e alla conservazione della normale retribuzione.
I presupposti alla base della concessione del beneficio
La circolare effettua una ricognizione dei presupposti alla base della concessione del beneficio. Tra questi, sottolineiamo che:
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il quantitativo minimo che la donazione di sangue deve raggiungere, affinché sussista sia il diritto del lavoratore alla giornata di riposo che alla relativa retribuzione, con conseguente facoltà del datore di lavoro di chiedere il rimborso, è fissato in 250 grammi. Il quantitativo di sangue prelevato deve essere indicato nel certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo che deve altresì riportare il codice fiscale dell’ASL/Azienda Ospedaliera o dell’Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l’unità di raccolta presso la quale è avvenuta la donazione, i dati anagrafici del donatore (rilevati da un valido documento di riconoscimento, gli estremi del quale devono essere annotati), la gratuità della donazione, nonché il giorno e l’ora del prelievo;
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il prelievo di sangue deve risultare dal certificato redatto dal medico responsabile della selezione del donatore, del servizio trasfusionale (o della relativa articolazione organizzativa) o dell’unità di raccolta, gestita dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue che abbiano ottenuto, ai sensi della normativa vigente, l’autorizzazione e l’accreditamento secondo le modalità previste dalle Regioni e dalle Province autonome. Il certificato, inoltre, deve riportare il codice fiscale dell’ASL/Azienda Ospedaliera o dell’Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l’unità di raccolta presso la quale è avvenuta la donazione;
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il godimento della giornata di riposo e della relativa retribuzione, specificata nel suo ammontare, nonché la gratuità della cessione del sangue, devono risultare dalla dichiarazione rilasciata dal donatore, come previsto dall'articolo 6 del D.M. 8 aprile 1968.
Inidoneità alla donazione
L’articolo 1, comma 1, del DL 18 novembre 2015 elenca i casi di inidoneità alla donazione per i quali è garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità e alle relative procedure. Tali casi comprendono:
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a) sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari, secondo i criteri di esclusione o sospensione dalla donazione, previsti dalla normativa vigente;
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b) mancata decorrenza dei tempi di sospensione, previsti dalla normativa vigente, tra una donazione e la successiva;
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c) rilevata esigenza di non procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali.